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Published On: Giugno 23, 2025

AGCM SANZIONA VIRGIN ACTIVE: 3 MILIONI DI EURO PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

  1. IL PROCEDIMENTO

Il 18 giugno 2025 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’”AGCM”) ha irrogato a Virgin Active Italia S.p.A. – società attività nel settore del fitness e wellness- una sanzione di 3 milioni di euro, a fronte di una pratica commerciale scorretta, complessa e unitaria, in violazione di diverse disposizioni del Codice del Consumo.

In particolare, è stato contestato al professionista di aver fornito ai consumatori informazioni inadeguate in merito ai termini e alle condizioni di adesione, rinnovo automatico e disdetta, recesso anticipato degli abbonamenti ai propri servizi, omettendo altresì di comunicare le variazioni dei prezzi e ponendo ostacoli all’esercizio del diritto di recesso.

L’istruttoria, svolta nell’ambito del procedimento PS12879, ha accertato l’adozione di un sistema integrato di condotte suscettibili di alterare in misura significativa la libertà di scelta e il comportamento economico del consumatore medio. Secondo l’AGCM, infatti, Virgin Active avrebbe posto in essere iniziative finalizzate a favorire la prosecuzione inconsapevole e/o forzata degli abbonamenti, al fine di garantire la continuità degli introiti derivanti dai contratti in essere.

  1. LE CONDOTTE CONTESTATE

In primo luogo, l’AGCM ha rilevato la violazione dell’art. 20, secondo comma, del Codice del Consumo, che vieta le pratiche in grado di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore, a causa della scarsa trasparenza informativa nella fase di adesione contrattuale. Sono stati inoltre accertati profili di ingannevolezza, ai sensi degli artt. 21 e 22, derivanti da informazioni lacunose, ambigue o del tutto omesse circa elementi essenziali del rapporto contrattuale, quali il rinnovo tacito, gli aumenti tariffari e le modalità di esercizio del recesso.

Ulteriori profili contrari al Codice del Consumo sono stati riscontrati con riferimento alle modalità operative di sottoscrizione del contratto da parte degli utenti. In particolare la firma digitale del consumatore veniva infatti acquisita su dispositivi elettronici che non consentivano la consultazione di tutte le condizioni contrattuali. A questo proposito, l’AGCM ha sottolineato che, in considerazione delle dimensioni e della struttura organizzativa del professionista, sarebbe stato lecito attendersi un più elevato standard di diligenza, come la messa a disposizione preventiva del contratto in formato cartaceo, al fine di agevolarne l’effettiva (e piena) lettura di tutto il set contrattuale.

Per quanto attiene agli aumenti di prezzo, l’Autorità ha ribadito la necessità di una preventiva ed esplicita informazione al consumatore. Nel caso di specie, è stato riscontrato che, nel mese di agosto 2024, il professionista aveva comunicato ai clienti una modifica alla denominazione dell’abbonamento, omettendo tuttavia di indicare l’avvenuta variazione tariffaria.

Ulteriori violazioni sono state ravvisate con riferimento all’art. 24 del Codice del Consumo, che vieta le pratiche commerciali aggressive. In particolare, è stato rilevato un indebito condizionamento del consumatore attraverso richieste documentali sproporzionate e ostacoli procedurali, idonei a limitare significativamente l’esercizio del diritto di recesso, anche nei casi in cui ricorrevano giustificazioni contrattualmente previste, quali motivi di salute o trasferimenti per esigenze lavorative.

Infine, l’AGCM ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 65-bis del Codice del Consumo, a causa dell’omessa comunicazione preventiva da parte del professionista del rinnovo automatico e della mancata previsione di una facoltà di recesso gratuito, che la normativa riconosce in assenza di tale comunicazione.

In base alla predetta disposizione (introdotto dal 31 dicembre 2023 dalla L. 214/2023) infatti, nei contratti a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista è tenuto a informare per iscritto il consumatore, almeno trenta giorni prima della scadenza, circa la possibilità di disdetta, con l’indicazione della data ultima utile per esercitare tale facoltà; in assenza di tale adempimento, il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento e senza oneri fino alla successiva scadenza contrattuale.

  1. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, l’intervento dell’AGCM pone l’accento ancora una volta sulla rilevanza della trasparenza, della correttezza informativa e della chiarezza contrattuale nei rapporti di consumo, in particolare nell’ambito dei servizi in abbonamento. Al fine di prevenire l’irrogazione di sanzioni per pratiche commerciali scorrette – con il conseguente rischio di azioni risarcitorie in sede civile da parte degli utenti (anche sottoforma di class action) – risulta imprescindibile per i professionisti adottare un approccio improntato al massimo rigore nella predisposizione e comunicazione delle condizioni contrattuali e l’esercizio dei loro diritti stabiliti dal Codice del Consumo in relazione al recesso dai contratti.

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