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Published On: Marzo 18, 2025

Appalti pubblici e intelligenza artificiale: i primi casi al TAR Lazio

 

Il TAR Lazio, nella recente sentenza n. 4546 del 3 marzo scorso, affronta una questione relativa all’uso dell’intelligenza artificiale nei pubblici appalti sotto due diverse prospettive.

La prima riguarda la parte sostanziale dell’offerta che indichi, quale modalità di prestazione del servizio, l’impiego importante di risorse di intelligenza artificiale a corredo della parte tecnica, e la seconda riguarda l’utilizzo degli stessi strumenti di intelligenza artificiale da parte dei difensori della parte la cui offerta è stata ritenuta meno competitiva, per contestare la legittimità dell’aggiudicazione dei primi classificati.

Il caso

Il caso origina dal ricorso presentato da una società partecipante a una gara d’appalto pubblico di servizi (pulizia e sanificazione), per contestare l’aggiudicazione alle vincitrici che avevano prospettato, tra l’altro, l’uso dell’intelligenza artificiale nella propria offerta.

Con specifico riferimento all’impego dell’intelligenza artificiale, la ricorrente sosteneva: a) l’impossibilità tecnica di realizzare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale così come prospettato dall’aggiudicataria nell’offerta; b) l’attribuzione di punteggi eccessivamente elevati a quest’ultima proprio in relazione all’impiego dell’intelligenza artificiale prospettata nell’offerta vincitrice.

A supporto e a prova delle proprie argomentazioni, la ricorrente sosteneva di avere interpellato la stessa piattaforma di intelligenza artificiale indicata nell’offerta aggiudicataria, chiedendo chiarimenti proprio sul suo utilizzo, affermando che le risposte fornite dal citato sistema di IA non fossero compatibili con quanto dichiarato nella proposta della aggiudicataria.

La posizione del TAR

Il TAR ha ritenuto infondate le argomentazioni della ricorrente, rilevando come, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, la società aggiudicataria non avesse prospettato un impiego generico o indefinito dell’IA, bensì un utilizzo mirato e specifico, limitato a strumenti di “supporto matematico/statistico e di elaborazione dati per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio”. Il TAR ha poi giudicato la contestazione della ricorrente del tutto superficiale e quindi priva di pregio, osservando come i criteri di attribuzione dei punteggi da parte della commissione fossero ben più complessi e non riducibili alla sola componente legata all’intelligenza artificiale.

Il TAR ha poi contestato la valenza probatoria delle difese della ricorrente, sottolineando come le contestazioni sull’utilizzo dell’IA debbano essere basate su prove concrete e non su semplici ipotesi o interrogazioni elementari.

Infine, il TAR ha ricordato che il sindacato giurisdizionale sulle operazioni della commissione giudicatrice è ammesso solo nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o erroneità nelle operazioni svolte dalla commissione giudicatrice. In mancanza, la valutazione discrezionale della commissione è sottratta al sindacato giurisdizionale.

Conclusioni

Il TAR in questa pronuncia dà atto e riconosce l’ampia diffusione e il generalizzato utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, sottolineando condivisibilmente l’importanza valutazione accurata e contestualizzata del suo impiego, in relazione sia ai criteri stabiliti per la gara, sia alle specifiche applicazioni prospettate dai partecipanti.

Sebbene la sentenza ribadisca principi consolidati in materia di discrezionalità nei giudizi delle commissioni aggiudicatrici, offre nondimeno l’occasione per alcune riflessioni.

L’innovazione tecnologica, infatti, deve essere accolta nell’ambito delle gare pubbliche e nel contesto giudiziario avendone presente i limiti e senza dimenticare i principi fondamentali che regolano la decisione amministrativa e il relativo processo.

A prescindere dalle circostanze specifiche del caso esaminato, il crescente ricorso all’intelligenza artificiale nell’ambito delle gare pubbliche suggerisce l’utilità di sviluppare linee guida o best practices che assicurino trasparenza e uniformità, e quindi confrontabilità, nella valutazione delle proposte che prevedono l’uso di queste tecnologie.