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Published On: Febbraio 4, 2026

Il caso AGCM “Poltronesofà” tra art. 17-bis Codice del Consumo e pratiche commerciali scorrette

Con provvedimento del 16 dicembre 2025 nel procedimento PS12704, l’AGCM ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000.000 alla società Poltrenesofà S.p.A. per pratiche commerciali scorrette. La decisione è rilevante perché l’Autorità non ha contestato formalmente la violazione dell’art. 17-bis del Codice del consumo, relativo agli annunci di riduzione di prezzo, ma ha qualificato la condotta come pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22.

Il caso Poltronesofà conferma l’attenzione crescente dell’AGCM verso le politiche promozionali strutturalmente fondate su sconti reiterati e su prezzi di riferimento scarsamente rappresentativi. La decisione mostra come la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette possa essere utilizzata per sindacare, in chiave sostanziale, l’autenticità della convenienza comunicata, anche al di fuori dell’applicazione formale dell’art. 17-bis.

  1. Le campagne contestate

Il caso riguarda alcune comunicazioni promozionali fondate sulla rappresentazione di sconti elevati calcolati su prezzi “pieni” che, secondo l’Autorità, non erano realmente rappresentativi delle condizioni ordinarie di vendita.

In particolare, l’AGCM ha ritenuto ingannevole la sistematica enfasi su ribassi percentuali molto elevati applicati a divani appartenenti a una linea di prodotto (“Collezione Promo”) concepita e commercializzata da Poltronesofà prevalentemente – se non esclusivamente – per la vendita in promozione, con un utilizzo del prezzo pieno limitato, sporadico e privo di reale significatività commerciale.

Secondo la ricostruzione dell’AGCM, Poltronesofà ha diffuso, almeno a partire da gennaio 2023, campagne promozionali insistenti e continuative relative ai divani della “Collezione Promo”, enfatizzando l’esistenza di sconti molto rilevanti rispetto a prezzi “pieni” barrati.

Dalle evidenze istruttorie emerge che tali divani:

  • sono ideati e realizzati ab origine per la vendita in promozione;
  • hanno una vita commerciale più breve rispetto ai modelli della collezione ordinaria;
  • vengono venduti a prezzo pieno solo per periodi molto limitati (prima o dopo le promozioni), prevalentemente per rientrare formalmente nelle campagne promozionali.

L’Autorità ha inoltre accertato che, nella stragrande maggioranza dei casi, i prezzi pieni indicati come barrati nelle campagne pubblicitarie non risultano praticati in modo significativo e, per molti modelli, non risultano vendite a prezzo pieno.

Questi elementi sono stati ritenuti indicativi del fatto che il prezzo effettivo di mercato dei prodotti fosse quello presentato come “scontato”, mentre il prezzo pieno svolgeva una funzione meramente strumentale di aggancio, finalizzata a rafforzare la percezione di un risparmio eccezionale.

Il provvedimento analizza nel dettaglio diverse campagne, tra cui “Black Venerdì”, “Doppi saldi, doppi risparmi” e “Affari d’oro”. In tali iniziative, l’AGCM rileva una costante coincidenza tra il prezzo pubblicizzato come scontato e quello risultante dai listini interni acquisiti in ispezione, mentre i prezzi pieni barrati non figurano nei listini e non risultano oggetto di vendite effettive.

Particolarmente significativa è la campagna “Doppi saldi, doppi risparmi” del gennaio 2025, nella quale veniva pubblicizzato un doppio sconto (50% + 20%) calcolato su due prezzi pieni barrati. Anche in questo caso, l’Autorità ha accertato che i prezzi scontati coincidevano con quelli normalmente praticati e che non vi erano vendite a prezzo pieno corrispondenti ai valori barrati.

Secondo l’AGCM, tali modalità di presentazione del prezzo rafforzano l’effetto di aggancio, inducendo il consumatore a ritenere eccezionale una convenienza che, in realtà, coincide con il prezzo ordinario di vendita dei prodotti promozionali.

  1. Il rapporto tra articolo 17-bis Codice del Consumo e le pratiche commerciali scorrette

L’art. 17-bis del Codice del consumo, che recepisce l’art. 6-bis della direttiva 98/6/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161, è stato introdotto con l’obiettivo di fornire un criterio oggettivo e verificabile per la rappresentazione delle riduzioni di prezzo, riducendo l’area di incertezza tipica delle valutazioni fondate sulla sola diligenza professionale. La norma mira in particolare a contrastare le pratiche di “sconto apparente”, imponendo che il prezzo di riferimento sia il più basso applicato nei trenta giorni precedenti.

In questo quadro, le FAQ del MIMIT chiariscono che l’art. 17-bis disciplina la specifica fattispecie dell’“annuncio di riduzione di prezzo” e che il suo ambito applicativo deve essere letto in modo tipizzante. Le FAQ precisano, inoltre, che restano fuori dal perimetro della norma alcune comunicazioni promozionali generiche, come quelle incentrate su prezzi continuativi o su claim del tipo “prezzi bassi sempre”.

Al tempo stesso, il MIMIT sottolinea che l’osservanza dell’art. 17-bis non esaurisce il giudizio di liceità della comunicazione commerciale: condotte ingannevoli possono comunque essere valutate alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, in particolare quando il messaggio promozionale sia idoneo a ingenerare nel consumatore una falsa percezione circa l’esistenza di uno specifico vantaggio di prezzo o si inserisca in una strategia complessiva contraria alla diligenza professionale.

È proprio questo spazio di intersezione – e di potenziale frizione – tra norma speciale e disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette che il caso Poltronesofà porta in evidenza.

Sta di fatto che la scelta dell’AGCM di contestare a Poltronesofà non la violazione dell’articolo 17-bis e di fondare la decisione sugli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo sposta il baricentro dell’analisi dalla correttezza formale del prezzo precedente alla valutazione complessiva della strategia comunicativa.

L’illecito non viene individuato nella violazione di una regola di calcolo del prezzo, bensì nella rappresentazione ingannevole della convenienza economica dell’offerta, idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio. La continuità delle promozioni, l’assenza di un prezzo ordinario effettivamente praticato e la struttura stessa della gamma “Promo” sono valorizzate come elementi che concorrono a creare una percezione non corretta del risparmio prospettato.

In questa prospettiva, anche un comportamento formalmente conforme all’art. 17-bis può essere ritenuto illecito se, nel suo complesso, veicola un messaggio ingannevole sull’esistenza di un vantaggio di prezzo reale.

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