“DRIIN DRIIN” e “DLIN DLON” conferiscono creatività ad uno slogan e lo rendono un’opera tutelata dal diritto d’autore
Il titolo di questo articolo sintetizza il nucleo di una recente sentenza dello scorso 5 settembre emessa dalla Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Bari in una controversia tra un’agenzia pubblicitaria e una sua cliente.
Il Tribunale ha confermato l’orientamento ormai granitico in virtù del quale slogan/claim pubblicitari possono essere considerati quali opere dell’ingegno ai sensi degli articoli 1 e 2 L. n. 633/1941 (Legge Diritto Autore), pur non essendo espressamente menzionate tra le opere oggetto di protezione. La tutela, come per tutte le opere, è riconosciuta ove venga dimostrato il carattere creativo dell’opera.
Nel caso di specie, la convenuta aveva contestato la sussistenza del carattere creativo dell’opera dal momento che i claim, per i quali era stata invocata la tutela autorale, non erano altro che mere variazioni di messaggi pubblicitari già sviluppati in precedenza, per i quali non era stata invocata alcuna tutela.
La Corte, sul solco della solida giurisprudenza formatasi sul concetto di “carattere creativo” ex art. 1 LDA, non ha accolto la tesi della convenuta perché, se era pur vero che i claim oggetto del giudizio erano basati su precedenti messaggi pubblicitari (non creativi), l’apporto creativo dell’agenzia pubblicitaria (consistito nell’aggiunta di un espressioni onomatopeiche quali “DRIIN DRIIN” e “DLIN DLON” e di altri giochi di parole o di espressioni dialettali) era stato tale da configurarsi quale atto creativo (sia pur minino). Pertanto, l’agenzia pubblicitaria, secondo il Tribunale d Bari, aveva reso quei claim diversi da altri già esistenti e quindi aveva realizzato opere dell’ingegno creative da tutelare ai sensi della LDA.
Riconoscendo la tutela autorale ai claim pubblicitari, il Tribunale ne ha accertato anche la violazione da parte della società convenuta che è stata condannata al risarcimento dei danni. A tal proposito, è stato ancora una volta ribadito che, in tema di diritto d’autore, la violazione dell’esclusiva determina un danno da lucro cessante in re ipsa.