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Published On: Dicembre 10, 2024

Una breve panoramica della riforma dei disegni e modelli

L’8 dicembre 2024 sono entrati in vigore gli atti europei che riformano il diritto dei disegni e modelli dell’UE. Si tratta: i) del Regolamento (UE) 2024/2822 (che modifica il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione) e ii) della Direttiva (UE) 2024/2823 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli.

Indipendentemente dalla loro entrata in vigore, le disposizioni del nuovo Regolamento UE sui disegni e modelli si applicheranno progressivamente a partire dal 1° maggio 2025 e nei 14 mesi successivi, mentre gli Stati membri dell’UE dovranno attuare la nuova direttiva entro il 9 dicembre 2027.

Perché è importante?

Rappresenta la prima significativa modernizzazione del quadro normativo dell’UE in materia di protezione dei disegni e modelli, allineandola agli attuali sviluppi tecnologici e consolidando l’era dei disegni e modelli digitali.

In termini generali, gli obiettivi principali di tale riforma sono:

  • aggiornare l’attuale sistema per garantire una maggiore certezza del diritto (regolamento, considerando 5);
  • semplificare il sistema e renderlo più accessibile ed efficiente (direttiva, considerando 6);
  • aggiornare il quadro normativo alla luce degli sviluppi relativi alle nuove tecnologie (direttiva, considerando 6);
  • armonizzare la normativa e le pratiche nazionali in materia di disegni e modelli e allinearle al sistema dei disegni e modelli dell’UE nella misura idonea per assicurare, per quanto possibile, parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei disegni e modelli in tutta l’Unione (regolamento, considerando 8);
  • allineare il sistema di protezione dei disegni e dei modelli dell’UE al sistema europeo dei marchi (direttiva, considerando 7).

Quali sono le novità?

Ecco alcuni dei principali cambiamenti di questa riforma:

  • Denominazione

I nuovi disegni e modelli registrati a livello europeo non saranno più chiamati “disegni e modelli comunitari” ma “disegni e modelli dell’Unione europea”.

  • Nuove definizioni di “disegni e modelli” e “prodotti” (art. 3 Regolamento, art. 2 Direttiva)

La definizione di “disegno o modello” è stata ampliata e ora comprende nozioni intimamente legate agli sviluppi tecnologici e include il movimento, la transizione o qualsiasi tipo di animazione di tali caratteristiche (ad esempio, opere grafiche, loghi, motivi decorativi per superfici e interfacce grafiche utente). Si convalida una visione progressiva del design, che si adatta agli sviluppi del design digitale per poterli coprire con la protezione offerta dal nuovo quadro normativo.

La definizione di prodotto include ora qualsiasi articolo industriale o artigianale, sia incorporato in un oggetto fisico che in una forma non fisica. L’aspetto più caratteristico, oltre all’estensione dell’elenco degli esempi inclusi e coperti, è la chiarezza dell’inclusione dei prodotti non fisici. Lo scopo è quello di includere i prodotti non tangibili, come quelli digitali. Ciò significa che le interfacce virtuali o gli effetti tecnologici possono ora essere coperti dalla protezione del nuovo quadro giuridico.

Inoltre, ai sensi del considerando 13 del nuovo Regolamento UE, è stato chiarito che “a parte il fatto di essere visibilmente illustrate in una domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE, le caratteristiche del disegno o modello di un prodotto non devono necessariamente essere visibili in un momento particolare o in una situazione d’uso particolare per beneficiare della protezione dei disegni e modelli. Si applica un’eccezione a tale principio per quanto riguarda la protezione dei disegni e modelli delle componenti di un prodotto complesso che devono rimanere visibili durante l’utilizzazione normale di tale prodotto.”

Pertanto, la protezione può essere applicata anche ad aspetti “non visibili” dei prodotti, nella misura in cui essi siano chiaramente menzionati e visibili nella domanda di registrazione.

  • Simbolo D

Per rafforzare la protezione dei disegni e modelli è stato creato un nuovo simbolo. Esso indica che il disegno o modello è protetto dalla registrazione (Regolamento, articolo 26 bis).

  • Applicabilità alle tecnologie di stampa 3D

È stato stabilito un nuovo diritto esclusivo specifico per il titolare del disegno o modello (Regolamento, articolo 19.2.d. e Direttiva 16.2.d).

Nello specifico, i titolari dei disegni e modelli potranno agire contro le copie realizzate con tecnologie di stampa 3D, in particolare potranno essere vietati “la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello”.

  • Clausola di riparazione

L’articolo 20 bis del nuovo Regolamento UE e l’articolo 19 della nuova Direttiva aggiornano e affrontano la questione della cosiddetta “clausola di riparazione”, che era già prevista dal Reg. CE 6/2002 (precedente articolo 110, ora eliminato) ma non dalla Direttiva CE 98/71 e che ha portato quindi a una mancanza di armonizzazione a livello UE (a titolo di esempio, il Codice IP italiano include già all’articolo 241 un’eccezione per la “clausola di riparazione”).

Ormai, ai sensi dell’articolo 20 bis del nuovo Regolamento e dell’articolo 19 della nuova Direttiva, la protezione del disegno o modello registrato non sarà conferita a un disegno o modello che costituisce una componente di un “prodotto complesso” (ossia, ai sensi dell’articolo 3.3 del nuovo Regolamento, “un prodotto costituito da più componenti che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto”) dal cui aspetto dipende il disegno o modello della componente, al solo scopo di riparare tale prodotto complesso in modo da ripristinarne l’aspetto originario. Questa è l’essenza della clausola di riparazione.

Questa nuova “clausola di riparazione” si applicherà solo alle parti “must match”, cioè alle parti utilizzate per ripristinare l’aspetto originale del prodotto e, secondo l’articolo 19 (4) della nuova Direttiva “se l’8 dicembre 2024 il diritto interno di uno Stato membro prevede la protezione dei disegni e modelli […] lo Stato membro continua, fino al 9 dicembre 2032, a prevedere tale protezione per i disegni e modelli la cui registrazione è stata chiesta prima dell’8 dicembre 2024.”

  • Procedimenti amministrativi di nullità di disegni e modelli nazionali

Secondo l’articolo 31 (1) della nuova Direttiva: “gli Stati membri possono prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida, da espletare dinanzi ai loro uffici, per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato.”

Pertanto, gli Stati membri sono solo incoraggiati a prevedere un procedimento amministrativo (auspicabilmente) rapido e questo approccio della Commissione è diverso da quello applicato ai marchi, dove la previsione di tali procedimenti amministrativi era obbligatoria per gli Stati membri.

  • Rilevanza della disponibilità pubblica del progetto al di fuori dell’UE

Il nuovo Regolamento elimina la seconda frase dell’articolo 110 bis (5) del Reg. CE 6/2002, affermando che “a norma dell’articolo 11, un disegno o modello che non è stato divulgato al pubblico nella Comunità è protetto come disegno o modello comunitario non registrato”.

Secondo il nuovo approccio, se il disegno o modello viene reso pubblico per la prima volta al di fuori dell’UE ma raggiunge comunque ambienti commerciali che operano nell’UE, tale “prima divulgazione” è considerata valida e rilevante ai fini del nuovo regolamento (ad esempio, valutazione della novità, valutazione del carattere individuale, inizio della protezione per il disegno o modello non registrato).

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