Appalti – Inadempimento e azioni disponibili al Committente contro impresa e direzione lavori:
Sent. Cass. Civ. 421/2024 dell’8 gennaio 2024
La Cassazione ammette il risarcimento anche se il Committente recede e non risolve il contratto per inadempimento dell’appaltatore e precisa che se l’opera non è compiuta si applica l’azione generale di inadempimento e non la disciplina speciale sui vizi dell’opera (anche in materia di prescrizione).
Molti gli spunti di questa decisione in materia di appalto anche in merito al tema della responsabilità solidale del direttore dei lavori al quale è attribuita l’obbligazione specifica dell'”accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi”.
I principi enunciati dalla Cassazione sono riassunti in due massime:
1. “In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore e, in tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera”.
2. “All’esito dell’accertamento della responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull’attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l’appaltatore dei danni subiti dal committente, ove i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall’appaltante”
In allegato il pdf con la sentenza.